Condizioni di vendita e fornitura
I. Stipula e contenuto dei contratti
1. Salvo espressi accordi scritti divergenti, i contratti con gli acquirenti sono stipulati esclusivamente in base alle condizioni di seguito riportate. Le condizioni di acquisto dei nostri acquirenti non sono vincolanti per la nostra azienda, anche in assenza di un’espressa opposizione alle stesse.
2. Eventuali accordi verbali sono vincolanti per la nostra azienda solo se confermati per iscritto ovvero se attuati mediante l’invio della merce e della fattura corrispondente.
3. Le nostre offerte si intendono senza impegno. Ai fini dell’entità della fornitura fa fede esclusivamente la nostra conferma d’ordine scritta.
II. Fatturazione
Ai fini della fatturazione fanno fede i prezzi, maggiorati dell’IVA, in vigore alla data di fornitura e il peso rilevato in sede di spedizione.
III. Pagamenti
1. Le condizioni di pagamento valide sono contenute nella nostra proposta o nella nostra conferma d’ordine.
Il diritto di compensazione ovvero di ritenzione potrà essere esercitato solo in caso di crediti in contropartita incontestati ovvero accertati con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di superamento del termine di pagamento e di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati ad addebitare al cliente interessi di mora maggiorati di otto (8) punti percentuali rispetto al tasso di interesse di base, fatta salva la rivendicazione di ulteriori danni derivanti dalla mora.
3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di pagamento ovvero nel caso in cui, una volta stipulato il contratto corrispondente, siano portate a nostra conoscenza circostanze tali da pregiudicare considerevolmente la solvibilità dell’acquirente, è nostra facoltà dichiarare esigibili i crediti a noi spettanti, a prescindere dalla scadenza degli effetti accettati. In tal caso ci riserviamo di effettuare eventuali consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato ovvero presentazione di un’opportuna garanzia nonché, una volta concesso e trascorso invano un adeguato termine suppletivo dalla stipula del contratto, di recedere da quest’ultimo e/o di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento del contratto. È inoltre nostra facoltà vietare la rivendita e la lavorazione delle merci consegnate con riserva di proprietà (art. VII) nonché esigerne la restituzione ovvero il trasferimento del possesso immediato a spese dell’acquirente e revocare l’autorizzazione alla riscossione di cui all’art. VII, punto 6.
IV. Termini di consegna, spedizioni e assicurazione
1. La consegna della nostra merce avviene sulla base della nostra offerta o della nostra conferma d’ordine. Nella nostra offerta o nella nostra conferma d’ordine sono indicati i termini di consegna.
2. Il nostro obbligo di consegna rimane sospeso per tutta la durata dello stato di mora dell’acquirente rispetto a un credito. Tutte le spedizioni viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente. Kreussler si riserva il diritto di scegliere tipo e modalità di trasporto premurandosi di tenere in debita considerazione le esigenze del cliente. L’assicurazione della merce contro i rischi di danneggiamento durante il trasporto avviene solo su richiesta e a spese dell’acquirente.
V. Garanzia e responsabilità, prescrizione
1. Eventuali reclami inerenti qualità ovvero quantità delle merci devono essere inoltrati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento delle stesse con indicazione dei dati dell’ordine e dei numeri di fattura e spedizione.
2. In caso di reclami fondati presentati nei termini previsti, ci riserviamo il diritto di provvedere, a nostra discrezione, alla riparazione ovvero alla sostituzione della merce difettosa. Quanto sopra non trova applicazione in caso di regresso del venditore in seguito ad acquisto da parte del consumatore. Le merci oggetto di reclamo possono essere rispedite a Kreussler solo previo nostro espresso consenso. Laddove Kreussler non sia in grado di provvedere alla riparazione ovvero alla sostituzione della merce difettosa, l’acquirente ha diritto a una riduzione del prezzo di acquisto ovvero a recedere dal contratto. È fatto salvo il diritto dell’acquirente di esigere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle presenti condizioni, il risarcimento dei danni in luogo dell’adempimento della fornitura.
3. In caso di dolo ovvero colpa grave da parte di Kreussler ovvero di un suo rappresentante o dipendente, la società risponde come previsto dalle disposizioni di legge. In caso di lesioni alla vita, all’incolumità fisica ovvero alla salute ovvero in caso di violazione di essenziali obblighi contrattuali, Kreussler e i propri rappresentanti ovvero dipendenti sono ritenuti responsabili anche in caso di colpa lieve. Negli altri casi si declina qualsivoglia responsabilità per colpa lieve. In caso di violazione di essenziali obblighi contrattuali, la nostra responsabilità risarcitoria è tuttavia limitata ai danni tipicamente prevedibili nell’ambito del contratto. Sono fatte salve dalla norma di cui sopra le disposizioni della Legge sulla responsabilità per danni da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
4. Indipendentemente dalla loro giustificazione giuridica, il termine di prescrizione di diritti di garanzia e richieste di risarcimento in caso di vizi nella fornitura/nella prestazione è di un anno. Quanto sopra non trova applicazione in caso di regresso del venditore in seguito ad acquisto da parte del consumatore.
VI. Informazioni e suggerimenti
Eventuali informazioni in merito alle possibilità d’uso e di applicazione dei nostri prodotti, al pari di eventuali suggerimenti tecnici e ulteriori indicazioni sono da noi fornite secondo scienza e coscienza e devono, in ogni caso, ritenersi indicazioni di natura non vincolante in relazione alle quali si declina qualsivoglia responsabilità.
VII. Riserva di proprietà
1. Indipendentemente dalla fondatezza giuridica degli stessi, le merci da noi consegnate rimarranno di nostra proprietà fino all’adempimento da parte dell’acquirente di tutti gli obblighi di pagamento, presenti o futuri, dallo steso assunti nei nostri confronti. In caso di conto aperto (rapporto di conto corrente), la proprietà soggetta a riserva funge da garanzia del saldo da versare. Quanto sopra trova applicazione anche in caso di pagamenti relativi a specifici crediti.
2. Nella misura in cui Kreussler vanti ancora un credito nei confronti dell’acquirente, si riterrà che l’eventuale elaborazione e trasformazione delle merci da noi consegnate avvengano per nostro conto escludendo l’acquisto di proprietà di cui all’art. 950 del Codice Civile Tedesco (BGB). Laddove l’acquirente provveda a lavorare o trasformare le merci da noi consegnate con altre a noi non appartenenti (art. 947 del Codice Civile Tedesco), acquisiremo la comproprietà del nuovo prodotto in misura proporzionale al valore in fattura delle merci soggette a riserva di proprietà rispetto a quello delle merci assieme a cui sono state lavorate. Laddove il nostro titolo di proprietà decada in ragione della combinazione ovvero della commistione delle nostre merci con altre merci a noi non appartenenti, l’acquirente cede sin da ora a Kreussler i diritti di proprietà sul nuovo prodotto a lui spettanti in una misura pari al valore in fattura delle merci da noi consegnategli. In qualsiasi caso di lavorazione e trasformazione, l’acquirente sarà ritenuto il depositario delle merci.
3. L’acquirente avrà facoltà di rivendere, trasformare ovvero integrare in altri prodotti le merci soggette a riserva di proprietà da parte nostra nel quadro delle abituali attività commerciali dallo stesso svolte purché non risulti in mora con i pagamenti e provveda a cederci i crediti derivanti dalla rivendita delle stesse ai sensi dell’art. VII, punto 4 e successivi.
4. Eventuali crediti derivanti al nostro acquirente dalla rivendita, dalla trasformazione ovvero dall’integrazione in altri prodotti delle merci soggette a riserva di proprietà (in particolare in ragione di eventuali contratti di compravendita, contratti d’appalto ovvero contratti d’opera) sono da ritenersi già da ora ceduti a Kreussler sin dall’atto del loro sorgere, a prescindere dal fatto che le merci soggette a riserva di proprietà siano state o meno rivendute a uno o più clienti dopo essere state o meno trasformate. I diritti di garanzia spettanti al nostro acquirente nei confronti del proprio cliente ci saranno parimenti ceduti.
5. Laddove le merci soggette a riserva di proprietà siano rivendute ovvero trasformate o lavorate, da sole o assieme ad altre merci a noi non appartenenti, dopo essere state trasformate o lavorate o meno, si riterrà che il credito vantato dal nostro acquirente nei confronti del cliente ci sia stato ceduto ai sensi dell’art. VII, punto 4 in misura pari al prezzo di fornitura convenuto fra noi e l’acquirente stesso.
In caso di rivendita di merci sulle quali deteniamo un titolo di comproprietà ai sensi dell’art. VII, punto 2, i succitati crediti si riterranno a noi ceduti in misura pari alle quote di comproprietà da noi detenute.
6.Fino a nostra revoca, da noi esercitabile in qualsiasi momento, l’acquirente ha facoltà di riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita delle merci soggette a riserva di proprietà da parte nostra. L’acquirente non è, tuttavia, autorizzato a disporre di tali crediti cedendoli a terzi. Su nostra richiesta, l’acquirente è tenuto a dare disposizioni al proprio cliente di cedere i succitati crediti a terzi, ovvero a comunicare al medesimo la cessione di detti crediti a nostro favore e a fornire per iscritto a Kreussler nome e indirizzo del cliente, con indicazione precisa del tipo e dell’entità dei crediti e trasmissione a Kreussler delle informazioni e dei documenti necessari ai fini della riscossione.
7. I diritti derivanti dalla riserva di proprietà e dalle sue particolari forme qui stabilite hanno validità fino alla completa estinzione anche di eventuali passività contratte nell’interesse di nostri partner commerciali, in particolare in ragione di effetti e assegni.
8. L’acquirente è tenuto ad informarci tempestivamente Kreussler dell’eventuale costituzione ovvero esercizio da parte di terzi qualsivoglia diritto avente a oggetto le merci soggette a riserva di proprietà ovvero i crediti ceduti a Kreussler. L’acquirente è altresì tenuto ad informare detti terzi in merito ai diritti di Kreussler.
VIII. Forza maggiore
Se gli eventi e le circostanze, il cui verificarsi è al di là del nostro controllo (come ad es. catastrofi naturali, pandemie, guerre, scioperi, carenza di materie prime e penuria d’energia, traffico, insufficienza di trasporti e attrezzature, incendi e danni da esplosione, disposizioni decretate dalle autorità pubbliche), dovessero ridurre la disponibilità della merce presso lo stabilimento dal quale la otteniamo, in modo che non possiamo adempiere agli obblighi contrattuali (tenendo conto in misura proporzionale di altri obblighi di consegna interni ed esterni) verso l’acquirente o possiamo farlo solo in parte, noi (i) siamo liberati dai nostri obblighi contrattuali per tutta la durata della perturbazione e nella misura dei suoi effetti e (ii) non siamo obbligati a procurare la merce da terzi. Ci sforzeremo di intraprendere la necessaria ed economica ragionevoli per mitigare l’entità degli effetti che sono stati causati dalla colpa, e per quanto possibile soddisfare i nostri obblighi contrattuali dopo l’eliminazione del guasto, ancora una volta. La frase 1 si applica anche in quanto gli eventi e le circostanze rendono l’implementazione della transazione interessata definitivamente Inefficiente per noi o sono disponibili dai nostri fornitori. Se questi eventi e circostanze persistono per più di tre (3) mesi, abbiamo diritto di recedere il contratto.
IX. Forza vincolante del contratto
Il contratto rimane vincolante anche in caso inefficacia di suoi singoli punti o disposizioni. Eventuali punti o disposizioni nulli ovvero inefficaci devono esser reinterpretati in modo tale da conseguire efficacemente le finalità dagli stessi perseguite.
X. Luogo di adempimento, legge applicabile e foro competente
Il luogo di adempimento per le nostre forniture è il rispettivo stabilimento di spedizione; per quanto riguarda i pagamenti dell’acquirente, il luogo di adempimento è la sede della nostra società (Wiesbaden). I rapporti giuridici in essere fra noi e l’acquirente sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania con esclusione della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci dell’11.04.1980. Il foro competente per eventuali controversie è quello della sede della nostra società e, a nostra discrezione, anche il foro competente generale dell’acquirente.